Sez. 3, Sentenza n. 31865 del 17/03/2016 Ud. (dep. 22/07/2016) Rv. 267666 - 01
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Proposizione della richeista di rifusione - Omessa presentazione della nota spese - Liquidazione in base alla tariffa forense anche per le spese vive - Possibilità.
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE
In tema di spese relative all'azione civile, poiché l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, nè va escluso il rimborso delle spese vive.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)