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Sez. 1, Sentenza n. 14356 del 03/11/2000 (Rv. 543305 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Eccezione di incompetenza - Tardivo rilievo d'ufficio o su istanza di parte - Dichiarazione di incompetenza da parte del giudice di primo grado o d'appello nonostante la tardività del rilievo - Mezzo di impugnazione ammissibile - Appello o ricorso per cassazione ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. e non regolamento di competenza necessario - Fondamento - Necessità - Conseguenze - Proposizione del regolamento di competenza necessario o d'ufficio - Poteri della Cassazione - Nel caso di rilevamento dell'originaria tardività dell'eccezione di incompetenza - Declaratoria di inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543305-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La statuizione che dichiari l'incompetenza d'ufficio o su richiesta di parte in violazione dei limiti temporali stabiliti per la sua rilevabilità non è impugnabile con regolamento necessario di competenza (art. 42 cod. proc. civ.), ma deve essere impugnata con l'appello o nel caso di declaratoria emessa in grado di appello con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in quanto l'"error in procedendo" così verificatosi non riguarda la competenza, ma la violazione delle norme del procedimento attinenti al rilievo dell'eccezione con l'ulteriore conseguenza che qualora invece la parte contesti la declaratoria di competenza e proponga regolamento necessario di cui all'art.42 cod. proc. civ. e la Cassazione ritenga la intempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio dell'incompetenza, la stessa non può pronunciare sulla competenza, ma deve dichiarare inammissibile il proposto regolamento. (Fattispecie in tema di domanda di conguaglio dell'indennità di espropriazione a suo tempo determinata in base ai criteri successivamente dichiarati incostituzionali di cui alla legge 29 luglio 1980 n. 385).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)