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Sez. L, Sentenza n. 12380 del 29/11/1995 (Rv. 494880 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Infortunio sul lavoro - Indennità giornaliera - Determinazione - Datore di lavoro - Estraneità al rapporto - Partecipazione al giudizio - Necessità - Esclusione - Accertamento delle mansioni e della retribuzione costituente la base di calcolo - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494880-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

Nella controversia tra assicurato ed istituto assicuratore circa la determinazione dell'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, non è configurabile il litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro, neanche se siano controverse tra le parti le mansioni del lavoratore infortunato, rilevanti ai fini della determinazione dell'ultima retribuzione costituente la base di calcolo della richiesta indennità. Infatti costituisce oggetto del giudizio un rapporto previdenziale a cui il datore di lavoro è del tutto estraneo.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)