Sez. 2, Sentenza n. 3053 del 30/09/1968 (Rv. 335921 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - DI UFFICIO - LEGITTIMITA - LIMITI - RINUNCIA DELLA PARTE VITTORIOSA - MANIFESTAZIONE DEL PROCURATORE - INSUFFICIENZA - DESUMIBILITA DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA META DELLE SPESE - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - DI UFFICIO - LEGITTIMITA - LIMITI - RINUNCIA DELLA PARTE VITTORIOSA - MANIFESTAZIONE DEL PROCURATORE - INSUFFICIENZA - DESUMIBILITA DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA META DELLE SPESE - ESCLUSIONE.*
La pronuncia di condanna alle spese del giudizio, in quanto conseguenziale ed accessoria, puo essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche di ufficio, in Mancanza di una esplicita richiesta della parte risultata vittoriosa. Detta condanna, attenendo ad un diritto disponibile, non puo essere emessa solo se vi sia stata rinuncia o, comunque, una volonta negativa espressa dalla parte, in previsione della propria Vittoria nella lite, nei confronti della controparte soccombente. Ma tale volonta ne puo essere manifestata dai procuratori - ad litem-, (-non avendo essi la disponibilita del diritto e, quindi, non potendo ad esso validamente rinunciare salvo che non abbiano un mandato speciale-), ne puo essere desunta dalla mancata presentazione della notula da parte del procuratore ai sensi dell'art. 75 delle norme di attuazione cod. proc. civ.. (V. N.2368-67, massima n.329631 n.2654-66, massima n.325099).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)