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Sez. 1, Sentenza n. 3768 del 21/02/2006 (Rv. 586983 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE | Anticipazione - Esigibilità - Termine - Sei mesi dalla data dell'offerta - Costituzione in mora - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586983-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, come modificato dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 - applicabile anche agli enti locali ed agli altri enti pubblici, nonché agl'istituti ed alle aziende operanti comunque nell'ambito della P.A. - disponendo che l'anticipazione è accreditata all'impresa, indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta, esclude la necessità di un atto di costituzione in mora. Tale disciplina non ha subito sostanziali modificazioni per effetto dell'art. 1, comma nono, del decreto - legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1988, n. 291, il quale, prevedendo che l'anticipazione è corrisposta previa dichiarazione del direttore dei lavori di avvenuto concreto inizio dei lavori stessi, ha innovato soltanto in ordine al momento dell'erogazione dell'anticipazione, ma non ha inciso sull'immediata esigibilità del relativo credito, al verificarsi dell'evento previsto.

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 3, Legge 28/02/1986 num. 41 art. 33, Legge 26/07/1988 num. 291, Decreto Legge 30/05/1988 num. 173 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)