Sez. 1, Sentenza n. 19604 del 30/09/2004 (Rv. 577444 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE | Anticipazione - Nel regime antecedente all'art. 3 legge n. 741 del 1981 - Obbligatorietà - Esclusione - Conseguenze in tema di riconoscimento di interessi e rivalutazione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche negli enti locali, solo la norma dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, ai cui sensi l'importo dell'anticipazione "è accreditato all'impresa indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta", ha reso obbligatoria detta anticipazione, mentre in precedenza essa era attribuibile a mera discrezione del Ministero del tesoro e dell'amministrazione appaltante. Ne consegue che, nel regime anteriore a detta legge, prima dell'esercizio, evidenziato nelle forme di rito, del potere discrezionale da parte della P.A. di concedere detta anticipazione, l'erogazione dell'anticipazione non era neppure soggetto a un termine di scadenza la cui inosservanza desse luogo a "mora ex re".
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 3, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)