diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3755 del 10/06/1981 (Rv. 414396 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA E CONSORZI - ORGANI - AZIONI DI RESPONSABILITA NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI - CONFLUENZA IN UN'UNICA AZIONE - CARATTERISTICHE - AZIONE DEL CURATORE EX ART 146 LEGGE FALLIMENTARE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414396-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA E CONSORZI - ORGANI - AZIONI DI RESPONSABILITA NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI - CONFLUENZA IN UN'UNICA AZIONE - CARATTERISTICHE - AZIONE DEL CURATORE EX ART 146 LEGGE FALLIMENTARE - CONSEGUENZE.*

Ai sensi dell'art 146 della legge fallimentare, le azioni di responsabilita nei confronti degli amministratori di societa - spettanti a quest'ultima ed ai creditori sociali, a norma, rispettivamente, degli artt 2392, 2393 e 2394 cod civ - per effetto del fallimento della societa e della conseguenziale legittimazione esclusiva del curatore al loro Esercizio, confluiscono in un'unica Azione, la quale, pur essendo ontologicamente correlata ad esse (e non sorgendo, percio, ex novo in capo al curatore), assume carattere unitario ed inscindibile, sia perche necessariamente cumula i presupposti e gli scopi di entrambe le azioni suindicate, sia perche e sempre finalizzata al risultato di acquisire all'attivo fallimentare cio che sia stato sottratto al patrimonio sociale per fatti imputabili agli amministratori. Consegue che, quando il curatore agisce in base all'art 146 citato, le due azioni ivi previste devono ritenersi contemporaneamente proposte, sicche la responsabilita degli ex amministratori puo essere dedotta ed affermata tanto con riferimento ai presupposti dell'Azione dei creditori sociali (insufficienza patrimoniale cagionata dalla inosservanza di obblighi relativi alla conservazione del patrimonio sociale), quanto con riferimento ai presupposti dell'Azione sociale (danno prodotto alla societa da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori, per violazione di doveri imposti dalla legge e dallo atto costitutivo, ovvero inerenti all'adempimento delle loro funzioni con la diligenza richiesta). (V 4415/79, mass n 400964; (V 3768/78, mass n 393297; (V 790/74, mass n 368662).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)