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Sez. 1, Sentenza n. 790 del 21/03/1974 (Rv. 368662 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA E CONSORZI - ORGANI - AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA FALLITA - AZIONE DI RESPONSABILITA - ESERCIZIO DA PARTE DEL CURATORE - PRECEDENTE VOLONTA DEI SOCI - INOPPONIBILITA AL CURATORE.*
Stato
decisa il 1974-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368662-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA E CONSORZI - ORGANI - AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA FALLITA - AZIONE DI RESPONSABILITA - ESERCIZIO DA PARTE DEL CURATORE - PRECEDENTE VOLONTA DEI SOCI - INOPPONIBILITA AL CURATORE.*

Il curatore del fallimento, quando agisce ai fini della reintegrazione del patrimonio del fallito, esercita un'Azione di massa e svolge un'attivita distinta ed autonoma rispetto a quella che avrebbe potuto svolgere il fallito stesso, ponendosi percio necessariamente nella posizione di terzo. Quando egli esercita l'Azione di responsabilita contro gli amministratori della societa fallita (art 146, secondo comma RD 16 marzo 1942 n 267), secondo le norme degli artt 2392 e 2393 del cod civ, il contenuto delle azioni contemplate dai detti articoli diventa inscindibile, onde e irrilevante la questione relativa all'asserita conformita dello operato (anche se illegittimo) dell'amministratore della societa fallita alla volonta espressa dai soci del tempo, non essendo tale volonta opponibile al curatore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Legge Falliment. art. 146 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)