Sez. 2, Sentenza n. 11396 del 11/10/1999 (Rv. 530589 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA | Effetti - Prima della ratifica - Inefficacia del negozio - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione dello stesso pseudo rappresentato - Necessità - Ratifica "per facta concludentia" - Ammissibilità - Sottoscrizione della citazione con la quale si chieda l'esecuzione del contratto o la sua risoluzione - Ratifica - Configurabilità.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA
Il negozio concluso dal "falsus procurator", se formalmente ed oggettivamente conforme a legge, non è giuridicamente inesistente, e neppure nullo o annullabile, ma semplicemente inefficace nei confronti del "dominus" finché non intervenga la ratifica: tale inefficacia non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione dello pseudo rappresentato. La ratifica ben può essere costituita dalla citazione, sottoscritta dalla parte o da chi, per procura, la rappresenti, con la quale si chieda l'esecuzione del contratto medesimo o la sua risoluzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)