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Sez. 3, Sentenza n. 1443 del 09/02/2000 (Rv. 533673 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Comunicazione in qualunque modo, anche verbale, della vendita o promessa di vendita del fondo, stipulata da un "falsus procurator" - Idoneità per la decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di riscatto o di prelazione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533673-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Un contratto di vendita o di promessa di vendita di un terreno agrario, stipulato da un "falsus procurator", comunicato in qualunque modo, anche verbalmente - non avendo carattere cogente ed inderogabile il procedimento di notifica previsto dall'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590, modificato ed integrato dagli artt. 7 e 8 legge 14 agosto 1971 n. 817- è idoneo per l'esercizio del diritto di riscatto o prelazione da parte del coltivatore diretto confinante perché tale contratto non è né nullo, né annullabile, ma soltanto inefficace nei confronti del dominus - unico legittimato a rilevarne l'inefficacia - con la conseguenza che il mancato esercizio nei termini del predetto diritto ne determina la decadenza, mentre dal positivo esercizio deriva al predetto coltivatore, che abbia confidato incolpevolmente sull'efficacia del contratto, il diritto al risarcimento del danno, se lo pseudo rappresentato non lo ratifica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8, Cod. Civ. art. 1338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)