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Sez. 1, Ordinanza n. 10902 del 10/07/2003 (Rv. 564971 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Domanda di equa riparazione - Competenza territoriale ex art. 3 della legge citata - Riferibilità alla sola articolazione territoriale della giurisdizione ordinaria - Conseguenze - Giudizio pendente dinanzi alla sezione centrale della Corte dei conti - Applicazione delle comuni regole di competenza territoriale, con riferimento all'art. 25 cod. proc. civ. - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564971-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, l'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel disporre che la domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, fa riferimento alla sola articolazione territoriale della giurisdizione ordinaria ed il carattere eccezionale della norma ne impedisce ogni interpretazione estensiva o applicazione analogica. Ne consegue che nel caso in cui il giudizio del quale si lamenta la non ragionevole durata penda dinanzi alla sezione centrale della Corte dei conti, con sede in Roma (la cui competenza territoriale, del resto, non è limitata nell'ambito di un distretto ma si estende a tutto il territorio nazionale), il giudice competente va individuato secondo gli ordinari criteri dettati dal codice di procedura civile e, in particolare, essendo convenuta un'amministrazione dello Stato, dall'art. 25 del codice medesimo (nella fattispecie, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza della Corte di appello di Roma, osservando che in Roma deve ritenersi sorta l'obbligazione dedotta in giudizio e che con il "forum commissi delicti" concorre il "forum destinatae solutionis", da individuarsi nel luogo della provincia dove è domiciliato il creditore e dove ha sede l'ufficio della tesoreria obbligato al pagamento secondo la legge di contabilità generale dello Stato).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)