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Sez. 1, Ordinanza n. 1653 del 04/02/2003 (Rv. 560251 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Competenza territoriale per le domande di equa riparazione - Art. 3 legge cit. - Applicabilità ai ricorsi riguardanti ritardi verificatisi in giudizi svoltisi dinanzi a giudici diversi da quello ordinario - Esclusione - Osservanza delle comuni regole di competenza territoriale, con riferimento all'art. 25 cod. proc. civ. - Configurabilità - Conseguenze in fattispecie di giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato.
Stato
decisa il 2003-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560251-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la competenza territoriale per la trattazione dei ricorsi riguardanti ritardi verificatisi nel corso di giudizi svoltisi dinanzi a giudici diversi da quello ordinario deve essere individuata secondo i principi generali con riferimento all'art. 25 cod. proc. civ., il quale, nel disciplinare il foro della P.A., prevede, quando essa è convenuta, la competenza del giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione od in cui si trova la cosa mobile od immobile oggetto della domanda, in applicazione quindi dei criteri previsti dagli artt. 20 e 21 cod. proc. civ., sia pure con l'ulteriore specifico riferimento al luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato. Ne consegue che, ove il procedimento della cui non ragionevole durata si discute penda avanti al Consiglio di Stato, la competenza territoriale spetta alla Corte d'appello di Roma, giacché in Roma si è realizzata la fattispecie considerata dalla citata legge n. 89 del 2001 ai fini della richiesta d'indennizzo, quivi essendo sorta l'obbligazione, così come in Roma deve ritenersi eseguibile l'obbligazione medesima ai sensi dell'art. 1182, ultimo comma, cod. civ., atteso che, riguardando una somma di denaro non determinata, essa è esigibile al domicilio del debitore.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)