Sez. 1, Ordinanza n. 9170 del 13/05/2004 (Rv. 572862 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001- Domanda di equa riparazione - Competenza territoriale ex art. 3, derogatoria dei criteri ordinari - Riferibilità alla sola articolazione territoriale della giurisdizione ordinaria - Conseguenze - Giudizio svoltosi davanti ad una articolazione territoriale della Corte dei Conti - Applicazione delle comuni regole di competenza territoriale con riferimento all'art. 25 cod. proc. civ. - Configurabilità - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, l'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel disporre che la relativa domanda si propone dinanzi alla Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, fa riferimento alla sola articolazione territoriale della giurisdizione ordinaria ed il carattere eccezionale della norma ne impedisce ogni interpretazione estensiva o applicazione analogica. Ne consegue che, caso in cui il giudizio del quale si lamenti l'eccessiva durata si sia svolto dinanzi ad una sezione giurisdizionale della Corte dei Conti - i cui magistrati non fanno parte di alcun distretto di corte d'appello, al di là della coincidenza, di mero fatto, tra ambito del distretto ed ambito della circoscrizione della sezione, coincidente con il territorio regionale, - il giudice competente va individuato secondo gli ordinari criteri dettati dal codice di procedura civile e, in particolare, essendo convenuta un'amministrazione dello Stato, dall'art. 25 del codice medesimo (nella fattispecie, riguardando l'obbligazione azionata dalla parte ricorrente un procedimento svoltosi davanti alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con sede in Palermo, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza della corte d'appello di Palermo, dovendosi ritenere sorta in Palermo l'obbligazione dedotta in giudizio, così come in Palermo deve ritenersi essa debba essere eseguita a norma dell'art. 1182, ultimo comma, cod. civ., perché, riguardando una somma di denaro non determinata, è esigibile al domicilio del debitore).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 15/11/1993 num. 453 art. 1 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)