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Sez. 3, Sentenza n. 1103 del 22/01/2004 (Rv. 569582 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Procedimento d'appello - Parte rimasta contumace - Morte - Interruzione - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Art. 299 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Sentenza - Impugnazione - Nei confronti di tutti gli eredi - Necessità.
Stato
decisa il 2004-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569582-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

In materia di procedimento civile, la morte di una parte contumace non è causa d'interruzione del processo d'appello se non è notificata o certificata dall'ufficiale giudiziario al momento della notificazione di un atto alla medesima indirizzato, non trovando nel caso applicazione la norma di cui all'art. 299 cod. proc. civ., dettata con riguardo al giudizio di primo grado. Peraltro, l'impugnazione avverso la sentenza emessa al termine del detto giudizio va impugnata nei confronti di tutti gli eredi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)