Sez. 2, Sentenza n. 7976 del 21/07/1995 (Rv. 493386 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Morte della parte contumace nel corso del giudizio di merito - Interruzione del processo - Condizioni - Violazione dell'art. 300 quarto comma cod. proc. civ. - Soggetti legittimati a sollevare l'eccezione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
La morte della parte contumace nel corso di un grado di merito del processo non è idonea a determinare immediatamente l'interruzione del processo stesso, occorrendo a tal fine che l'evento sia notificato o sia certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 cod. proc. civ., come espressamente dispone il quarto comma dell'art. 300 dello stesso codice, la cui violazione può essere eccepita solo dagli eredi del defunto, nel cui interesse è unicamente preordinata la interruzione del processo, e non dalle controparti che sono sfornite di qualsiasi interesse al riguardo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)