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Sez. 3 - , Ordinanza n. 18850 del 04/07/2023 (Rv. 668336 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOCIETA' E ALTRI ENTI | Rappresentanza in giudizio - Regione Puglia - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di deliberare in materia di liti attive e passive - Mancanza della delibera autorizzativa - Conseguenze. REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - ORGANI DELLA REGIONE - GIUNTA REGIONALE (FUNZIONI E RESPONSABILITA') - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668336-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOCIETA' E ALTRI ENTI

L'art. 44 dello statuto della regione Puglia, che attribuisce alla giunta regionale il potere di deliberare in materia di liti attive e passive, va inteso nel senso che la regione può promuovere liti o resistervi soltanto previa autorizzazione della giunta stessa; pertanto, la mancanza della

deliberazione autorizzativa a stare in giudizio incide in via generale sulla legittimazione processuale dell'ente ed è rilevabile in ogni stato e grado del processo.

Costituzione art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 75 com. 2 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 12/05/2004 num. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)