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Sez. 1, Sentenza n. 1097 del 14/02/1990 (Rv. 465345 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - SENTENZA DI GIUDICE SVIZZERO EMESSA NEI CONFRONTI DI CITTADINO ITALIANO E CITTADINO SVIZZERO - PROVA DEI FATTI POSTI A FONDAMENTO DELLA DOMANDA - CONCORDE AMMISSIONE DELLE PARTI - OSTACOLO ALLA DELIBERAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465345-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - SENTENZA DI GIUDICE SVIZZERO EMESSA NEI CONFRONTI DI CITTADINO ITALIANO E CITTADINO SVIZZERO - PROVA DEI FATTI POSTI A FONDAMENTO DELLA DOMANDA - CONCORDE AMMISSIONE DELLE PARTI - OSTACOLO ALLA DELIBERAZIONE - ESCLUSIONE.*

Ai fini della delibazione della sentenza di divorzio pronunciata dal giudice svizzero (nella specie, nei confronti di un cittadino italiano e di una cittadina svizzera), non costituisce ostacolo, sotto il profilo della manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico italiano (art. 10 della convenzione dell'Aja dell'1 giugno 1970, resa esecutiva con legge 10 giugno 1985 n. 301), che nella motivazione del provvedimento straniero i fatti addotti dalle parti siano solo richiamati "per relationem", con riferimento alla domanda e ritenuti provati alla stregua delle concordi ammissioni delle parti, atteso che l'automatismo di un divorzio meramente consensuale nell'ordinamento svizzero è escluso dal tenore dell'art. 142 del codice civile di quel Paese - che, con una disposizione simile a quella dell'art. 1 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, richiede che "le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere dai coniugi la continuazione dell'Unione coniugale" - e dall'art. 146 dello stesso codice, il quale prevede che, anche quando rimanga provata una causa di divorzio, il giudice, qualora sembri probabile la riconciliazione dei coniugi, può pronunziare, anziché il divorzio da loro richiesto, la separazione personale. (V 4888/87, mass n 453506; (V 3903/86, mass n 446731; (V 3709/83, mass n 428613; (Conf 3537/88, mass n 458860; (Conf 325/88, mass n 458889).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 142, Cod. Civ. art. 146 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 01/06/1970 num. 10, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)