Sez. 1, Sentenza n. 3903 del 12/06/1986 (Rv. 446731 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - SENTENZA DI UN GIUDICE DEL REGNO DI SVEZIA CHE ABBIA PRONUNCIATO IL DIVORZIO NEI CONFRONTI DI CITTADINO ITALIANO - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO SULLA BASE DELLA RICHIESTA DI UNO DEI CONIUGI, PREVIO PERIODO DI SEPARAZIONE E RIFLESSIONE - DELIBAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - SENTENZA DI UN GIUDICE DEL REGNO DI SVEZIA CHE ABBIA PRONUNCIATO IL DIVORZIO NEI CONFRONTI DI CITTADINO ITALIANO - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO SULLA BASE DELLA RICHIESTA DI UNO DEI CONIUGI, PREVIO PERIODO DI SEPARAZIONE E RIFLESSIONE - DELIBAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo alla sentenza di un giudice del Regno di Svezia, che abbia pronunciato il divorzio nei confronti di cittadino italiano ivi residente, non costituisce ostacolo alla delibazione la diversità di disciplina della legge svedese rispetto a quella italiana, nel senso che la prima consente lo scioglimento del matrimonio anche sulla sola base della richiesta di uno dei coniugi, ove avanzata dopo un periodo di separazione e di riflessione (successivo all'adozione di provvedimenti provvisori circa i rapporti patrimoniali e l'affidamento dei figli minori), atteso che, nonostante detta diversità, sussiste sostanziale analogia fra l'uno e l'altro ordinamento, considerando che l'infruttuoso decorso di detto periodo (ancorché di entità inferiore a quello contemplato dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898) è di per sè idoneo ad evidenziare l'irreparabile disgregazione della comunione familiare, e che quindi la sentenza pronunciante il divorzio viene a contenere sia pure attraverso lo accertamento del suddetto decorso, il riscontro dell'irreversibilità della frattura coniugale. (V 3709/83, mass n 428613; (V 2187/81, mass n 412920; (V 1395/79, mass n 397696).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 979, Tratt. Internaz. 01/06/1970 num. 10, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 10/06/1985 num. 301
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)