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Sez. 1, Sentenza n. 3537 del 21/05/1988 (Rv. 458860 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - SENTENZA DI DIVORZIO - PRONUNCIA FONDATA SUL LIBERO INTERROGATORIO DELLE PARTI - ACCERTAMENTO DELLA IRREVERSIBILE DISSOLUZIONE DEL RAPPORTO CONIUGALE - INCOMPATIBILITÀ CON L'ORDINE PUBBLICO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458860-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - SENTENZA DI DIVORZIO - PRONUNCIA FONDATA SUL LIBERO INTERROGATORIO DELLE PARTI - ACCERTAMENTO DELLA IRREVERSIBILE DISSOLUZIONE DEL RAPPORTO CONIUGALE - INCOMPATIBILITÀ CON L'ORDINE PUBBLICO - ESCLUSIONE.*

Al fine della delibazione della sentenza di divorzio resa dal giudice straniero, non costituisce ostacolo, sotto il profilo dell'incompatibilità con l'ordine pubblico (art. 797 cod. proc., civ., e, nella specie, trattandosi di sentenza di tribunale svizzero, art. 10 della convenzione dell'Aja dell'1 giugno 1970, resa esecutiva con legge 10 giugno 1985 n. 301), la circostanza che detta pronuncia sia fondata sul libero interrogatorio delle parti, ove il giudice non si sia limitato a recepire in termini vincolanti le dichiarazioni dei coniugi, ma abbia da esse desunto il convincimento sull'irreversibile dissoluzione del rapporto coniugale (come consentito anche dall'ordinamento interno, specie dopo la novella all'art. 4 della legge n. 898 del 1970 introdotta dalla legge 6 marzo 1987 n. 74). (V 4888/87, mass n 453506).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 01/06/1970 num. 10, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 10/06/1985 num. 301, Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)