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Sez. 1, Sentenza n. 3302 del 20/04/1990 (Rv. 466753 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONE - STIPULAZIONE DELLA COSIDDETTA CLAUSOLA "DI GUIDA" O "DI DELEGA" - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - NEI CONFRONTI DEL COASSICURATORE DELEGATO ALLA GESTIONE DELLA POLIZZA - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DEL COASSICURATORE DELEGANTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466753-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONE - STIPULAZIONE DELLA COSIDDETTA CLAUSOLA "DI GUIDA" O "DI DELEGA" - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - NEI CONFRONTI DEL COASSICURATORE DELEGATO ALLA GESTIONE DELLA POLIZZA - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DEL COASSICURATORE DELEGANTE - CONDIZIONI.*

La Costituzione in mora del debitore mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, ai sensi dell'art. 1219 comma primo codice civile, è idonea ad interrompere la prescrizione, secondo il disposto dell'art. 2943 ult. Comma codice civile, in quanto sia rivolta e comunicata al debitore o al suo rappresentante. Pertanto, con riguardo ad ipotesi di coassicurazione, la Costituzione in mora rivolta al coassicuratore delegato alla gestione della polizza per effetto della cosiddetta clausola "di guida" o "di delega" è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto all'indennità anche nei confronti del coassicuratore delegante solo ove quest'ultimo, con l'atto di delega, abbia conferito al primo anche l'incarico di pagare l'intero importo dell'indennità. (V 1038/80, mass n 404499; (V 2459/76, mass n 381247).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1911, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)