Sez. 1, Sentenza n. 1038 del 13/02/1980 (Rv. 404499 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - EFFETTI - CONTRATTO DI COASSICURAZIONE - DOMANDA DI INDENNIZZO PROPOSTA NEI CONFRONTI DEL COASSICURATORE DELEGATO ALLA GESTIONE DELLA POLIZZA PER EFFETTO DELLA COSIDDETTA CLAUSOLA DI GUIDA O DI DELEGA - EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI ASSICURATORI - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - EFFETTI - CONTRATTO DI COASSICURAZIONE - DOMANDA DI INDENNIZZO PROPOSTA NEI CONFRONTI DEL COASSICURATORE DELEGATO ALLA GESTIONE DELLA POLIZZA PER EFFETTO DELLA COSIDDETTA CLAUSOLA DI GUIDA O DI DELEGA - EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI ASSICURATORI - ESCLUSIONE.*
L'interruzione della prescrizione derivante dalla proposizione di una domanda giudiziale configura un'unica causa di interruzione, con effetto (eventualmente) permanente per tutta la durata del processo, a favore e in danno dei soli soggetti del rapporto processuale e limitatamente al diritto specificamente dedotto in causa: ne consegue che, nel contratto di coassicurazione, la domanda di indennizzo proposta nei confronti del coassicuratore delegato alla gestione della polizza per effetto della cosiddetta clausola 'di guidà o 'di delegà non interrompe la prescrizione nei confronti degli altri assicuratori, sia perche l'assicuratore delegato non ha la rappresentanza processuale degli altri assicuratori ove cio non sia espressamente convenuto mediante rilascio di procura ad lites, ai sensi dell'art 77 cod proc civ, sia perche in tema di coassicurazione non e applicabile la disposizione dell'art 1310 cod civ dettata per le obbligazioni solidali, in quanto, per effetto della norma contenuta nell'art 1911 cod civ, ciascun assicuratore e tenuto al pagamento dell'indennita assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se e unico il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori. (Conf 2459/76, mass n 381247).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1911, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)