Sez. 2, Sentenza n. 2175 del 27/10/1970 (Rv. 348325 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - INFRAZIONABILITA - MUTAMENTO DI MANSIONI, DI QUALIFICA, DI CATEGORIA - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - INFRAZIONABILITA - MUTAMENTO DI MANSIONI, DI QUALIFICA, DI CATEGORIA - IRRILEVANZA.*
Nel caso di prestazione lavorativa non interrotta o non apprezzabilmente interrotta nel tempo, ai fini del computo dell'indennita di anzianita, in relazione al principio della infrazionabilita della medesima, deve ritenersi irrilevante, in quanto costituisce fenomeno evolutivo del rapporto, il mutamento di mansioni, di qualifica, di categoria. In particolare, il passaggio del lavoratore dalla categoria operaia a quella impiegatizia non da luogo al frazionamento dell'indennita, ove non si accompagni ad altri elementi dai quali possa desumersi la 'novazioné del vincolo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)