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Sez. 1, Sentenza n. 4297 del 21/06/1996 Cc. (dep. 11/10/1996) Rv. 205743 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Presunzione di esistenza per particolari delitti - Contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205743-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari

Ai fini della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma terzo, seconda parte, cod. proc. pen., è irrilevante la circostanza che l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 non sia stata formalizzata attraverso la contestazione dell'aggravante speciale ivi prevista, in quanto, in sede cautelare, le modalità del fatto e la finalità della condotta vengono prese in considerazione al solo fine della valutazione della pericolosità del soggetto che il legislatore, salvo prova contraria, ritiene di particolare rilevanza nelle ipotesi tipiche indicate nel citato comma dell'art. 275, indipendentemente dalla considerazione che possano costituire anche circostanze aggravanti speciali nei delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo e che, quindi, siano state, o non, contestate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)