diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 18396 del 28/03/2008 Cc. (dep. 07/05/2008) Rv. 240185 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari - Reato commesso prima dell'introduzione dell'art. 416 bis cod. pen. - Applicabilità della presunzione.
Stato
decisa il 2008-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240185-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere rispetto ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ha natura processuale, sicché trova applicazione anche per la misura cautelare adottata in relazione a fatti anteriori all'introduzione di detto reato (conf. sent. n. 18858 del 2008, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 332 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)