Sez. 1, Sentenza n. 5013 del 14/07/1999 Cc. (dep. 27/09/1999) Rv. 214212 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare - Delitti aggravati dalla finalità di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso - Fatti commessi prima dell'introduzione di tale aggravante - Operatività della presunzione - Esclusione - Valutazione, comunque, di detta finalità ai fini della scelta delle misure - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
La presunzione di pericolosità dell'imputato e di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere, di cui all'art.275, comma 3, c.p.p., non può trovare applicazione, nella parte in cui si riferisce a delitti aggravati dalla finalità di agevolare l'attività di associazioni per delinquere di tipo mafioso, relativamente a fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.L.13 maggio 1991 n.152 (conv. con modif. il legge 12 luglio 1991 n.203) il quale ha introdotto, con l'art.7, la suddetta aggravante. L'inapplicabilità della presunzione, peraltro, non significa che la finalità agevolativa dell'associazione mafiosa sia priva di rilevanza, costituendo essa, al contrario, una circostanza sintomatica di elevata pericolosità sociale della quale il giudice deve necessariamente tener conto nell'accertamento del grado delle esigenze cautelari e, di riflesso, nella scelta delle misure da applicare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)