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Sez. 2, Sentenza n. 5724 del 22/10/1988 (Rv. 460253 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ADEMPIMENTO DELLA CONTROPRESTAZIONE - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1988-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460253-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ADEMPIMENTO DELLA CONTROPRESTAZIONE - MODALITÀ.*

Il contraente che chiede l'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico, prima dell'emanazione della sentenza costitutiva, solo quando essa sia già esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre se tale prestazione, per accordo tra le parti, debba essere eseguita al momento della stipulazione del contratto definitivo, la sentenza costitutiva deve essere senz'altro emessa ed il pagamento del prezzo deve essere imposto solo come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia. (Conf 4823/84, mass n 436746; (Conf 3266/79, mass n 399644; (Conf 4037/77, mass n 387721).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)