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Sez. 2, Sentenza n. 4037 del 21/09/1977 (Rv. 387721 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE - ADEMPIMENTO DELLA PROPRIA PRESTAZIONE - ADEMPIMENTO ANTERIORE ALLA SENTENZA COSTITUTIVA - LIMITI - PATTUITO ADEMPIMENTO CONTESTUALE AL CONTRATTO DEFINITIVO - CONSEGUENZE - SENTENZA COSTITUTIVA CONDIZIONATA.*
Stato
decisa il 1977-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387721-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE - ADEMPIMENTO DELLA PROPRIA PRESTAZIONE - ADEMPIMENTO ANTERIORE ALLA SENTENZA COSTITUTIVA - LIMITI - PATTUITO ADEMPIMENTO CONTESTUALE AL CONTRATTO DEFINITIVO - CONSEGUENZE - SENTENZA COSTITUTIVA CONDIZIONATA.*

Il contraente che chieda l'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto e tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico, prima dell'emanazione della sentenza costitutiva, soltanto se essa sia esigibile al momento della domanda giudiziale. Il che non si verifica quando, per accordo delle parti, la prestazione medesima debba essere effettuata al momento della stipulazione del contratto definitivo; in questa ipotesi, pertanto, la sentenza costitutiva deve essere senz'altro emessa e il pagamento del prezzo deve essere imposto solo come condizione per il verificarsi dello effetto traslativo derivante dalla pronuncia. (Conf 3302/75, mass n 377424).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)