Sez. 2, Sentenza n. 4823 del 26/09/1984 (Rv. 436746 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PRELIMINARE DI VENDITA - PREVISIONE DI PAGAMENTO DEL PREZZO AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA - CONTENUTO - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ CONDIZIONATO AL PAGAMENTO DEL PREZZO - NECESSITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PRELIMINARE DI VENDITA - PREVISIONE DI PAGAMENTO DEL PREZZO AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA - CONTENUTO - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ CONDIZIONATO AL PAGAMENTO DEL PREZZO - NECESSITÀ.*
Qualora il preliminare di vendita preveda il pagamento del prezzo al momento della stipulazione del contratto definitivo, la sentenza resa in accoglimento di domanda di esecuzione specifica del preliminare medesimo, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., deve condizionare il trasferimento della proprietà del bene al pagamento del relativo prezzo, trattandosi di pronuncia destinata a sostituire il contratto non concluso, del quale deve rispettare il contenuto in precedenza pattuito, anche con riguardo al momento dell'esecuzione delle rispettive prestazioni. (V 3813/81, mass n 414445; (V 1258/81, mass n 411838; (V 641/80, mass n 404037).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)