Sez. 3, Sentenza n. 3266 del 08/06/1979 (Rv. 399644 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ONERI A CARICO DELLA PARTE CHE CHIEDE TALE ESECUZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ONERI A CARICO DELLA PARTE CHE CHIEDE TALE ESECUZIONE.*
La parte che chiede l'esecuzione in Forma specifica dell'Obbligo di concludere un contratto ha l'Onere di eseguire la propria prestazione o di farne offerta nei modi di legge solo se tale prestazione sia gia esigibile al momento della domanda giudiziale; e, invece, esonerata da tale Onere quando la prestazione non sia ancora esigibile, nel qual caso la sentenza costitutiva dev'essere senz'altro emessa, ed il pagamento del prezzo va posto come condizione dell'efficacia traslativa della sentenza stessa. (Conf 2272/77, mass n 385992; (Conf 1598/76, mass n 380356).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)