Sez. L, Sentenza n. 906 del 13/02/1982 (Rv. 418759 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - PROCEDURA AMMINISTRATIVA - MANCATO PREVIO ESPERIMENTO - CONSEGUENZE - IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA - TEMPORANEA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 16 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - IRRILEVANZA - AZIONE DINANZI ALL'AGO - ESPERIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - PROCEDURA AMMINISTRATIVA - MANCATO PREVIO ESPERIMENTO - CONSEGUENZE - IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA - TEMPORANEA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 16 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - IRRILEVANZA - AZIONE DINANZI ALL'AGO - ESPERIBILITÀ.*
In base al combinato disposto dagli artt. 443 cod. proc. civ. e 148 disp. Att. Cod. proc. civ., la procedura amministrativa prevista dalle leggi speciali rimane obbligatoria come tentativo di conciliazione amministrativa, ma dal suo mancato esperimento non consegue più l'improponibilità della domanda, ma una semplice improcedibilità che dà luogo solo ad una temporanea sospensione del giudizio. Pertanto, l'avvenuta scadenza del termine previsto dall'art. 16 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per la proposizione dell'Azione giudiziaria, a seguito del silenzio - rigetto formatosi per effetto della mancata pronunzia, nel termine di novanta giorni, da parte del ministero del lavoro sul ricorso avverso il provvedimento dell'ispettorato del lavoro, non è di ostacolo all'Esercizio dell'Azione stessa, oramai svincolata dall'esito della procedura amministrativa. (V 5213/77, mass n 388853; (Conf 2627/80, mass n 406365).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)