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Sez. L, Sentenza n. 2627 del 22/04/1980 (Rv. 406365 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA PER MANCATO ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - SCADENZA DEL TERMINE EX ART 16 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406365-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA PER MANCATO ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - SCADENZA DEL TERMINE EX ART 16 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - IRRILEVANZA.*

In base al combinato disposto degli artt 443 cod proc civ e 148 disp att cod proc civ la procedura amministrativa prevista dalle leggi speciali rimane obbligatoria come tentativo di conciliazione amministrativa, ma dal suo mancato esperimento non consegue piu l'improponibilita della domanda, ma una semplice improcedibilita che da luogo solo ad una temporanea sospensione del giudizio. Pertanto l'avvenuta scadenza del termine previsto dall'art 16 del DPR 30 giugno 1965 n 1124 per la proposizione dell'Azione giudiziaria dal silenzio-rigetto formatosi per effetto dell'omessa mancata pronuncia, nel termine di novanta giorni, da parte del ministero del lavoro sul ricorso avverso il provvedimento dell'ispettorato del lavoro, non e di ostacolo all'Azione giudiziaria, ormai svincolata dall'esito della procedura amministrativa. (V 5213/77, mass n 388853).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)