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Sez. L, Sentenza n. 5213 del 29/11/1977 (Rv. 388853 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - RICORSO AMMINISTRATIVO - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 58 DEL DPR N 797 DEL 1955 - ABROGAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388853-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - RICORSO AMMINISTRATIVO - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 58 DEL DPR N 797 DEL 1955 - ABROGAZIONE.*

A differenza dell'art 8 della legge n 533 del 1973, riguardante solamente vizi, decadenze e preclusione verificatesi all'interno del procedimento amministrativo, ossia prima della sua conclusione, l'art 148 disp att cod proc civ, nel nuovo testo dell'art 9 legge n 533 del 1973 - secondo cui sono abrogate tutte le Disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che condizionano la proponibilita della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi - e abrogativa di qualsiasi norma disponente un termine, comunque attinente all'esperimento di previe procedure amministrative quali ostacoli preclusivi della domanda giudiziaria. Da questa norma consegue, pertanto, l'abrogazione dell'art 58 DPR n 797 del 1955, che condiziona l'Azione giudiziaria in materia di assegni familiari al rispetto del termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del ministro del lavoro, conclusiva della previa procedura amministrativa.*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 58 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)