Sez. 2, Sentenza n. 1791 del 09/05/1977 (Rv. 385523 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - POTERE DI PROPOSIZIONE DELLE IMPUGNAZIONI - INCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - POTERE DI PROPOSIZIONE DELLE IMPUGNAZIONI - INCLUSIONE.*
Nell'ambito della legittimazione passiva a stare in giudizio qualunque Azione concernente le parti comuni, conferita all'amministratore del condominio medesimo dall'art 1131 secondo comma cod civ, deve ritenersi compreso anche il potere di proporre le impugnazioni che si rendano in seguito necessarie (nella specie, ricorso per Cassazione), senza necessita di autorizzazione da parte dell'assemblea dei condomini. (Conf 710/72, mass n 356823; (Conf 1137/70, mass n 346718).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)