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Sez. 2, Sentenza n. 1416 del 10/02/1987 (Rv. 450877 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - POTERE DI PROPOSIZIONE DELLE IMPUGNAZIONI - INCLUSIONE - MUTAMENTO DELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE IN CORSO DI CAUSA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450877-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - POTERE DI PROPOSIZIONE DELLE IMPUGNAZIONI - INCLUSIONE - MUTAMENTO DELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE IN CORSO DI CAUSA - IRRILEVANZA.*

La deliberazione condominiale, con la quale si autorizza la amministratore a promuovere un giudizio, vale per tutti i gradi dello stesso, con implicito conferimento, quindi, della facoltà di proporre impugnazione. Nè il mutamento della persona dello amministratore, in corso di causa, ha incidenza sul rapporto processuale che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito al condominio che opera, nell'interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo rappresentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio. (V 1791/77, mass n 385523; (V 710/72, mass n 356823; (V 1721/71, mass n 356823).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)