Sez. 3, Sentenza n. 7668 del 21/03/2008 (Rv. 602500 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Sentenza del giudice di pace resa secondo equità - Declaratoria di incostituzionalità dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. con la sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale - Applicazione della norma vigente in sede di giudizio di legittimità - Condizioni e limiti - Formulazione dei motivi di ricorso - Rilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
In tema di giudizio secondo equità del giudice di pace, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., "nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia", il testo vigente della medesima disposizione deve essere applicato d'ufficio in sede di giudizio di legittimità alla duplice condizione che tale applicazione non richieda nuovi accertamenti di fatto (nel qual caso essa dovrà essere rimessa al giudice di rinvio) e non risulti preclusa dalla circostanza che i motivi di ricorso per cassazione, come concretamente formulati ed apprezzabili dalla S.C. nei limiti del potere di qualificazione che le compete, la rendano irrilevante (come nella specie, non essendo stato formulato un motivo di ricorso per violazione di legge, bensì per vizio di motivazione), senza che il ricorrente possa dolersi di non aver potuto impostare il ricorso attraverso la denuncia di violazione di eventuali principi informatori, giacché, in presenza di una situazione normativa che al momento della presentazione del ricorso non consentiva quella denuncia, ben avrebbe potuto richiedere che fosse sollevata la relativa questione di costituzionalità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)