Sez. 3, Sentenza n. 382 del 11/01/2005 (Rv. 579718 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Resa dal giudice di pace - Ricorribilità in cassazione - Dopo la sentenza n. 206 del 2004 della Corte Costituzionale - Modalità - Individuazione - Sindacato della Corte di Cassazione - Limiti.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 2004, le modalità con le quali, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., può essere dedotta con il ricorso per cassazione la violazione da parte del giudice di pace, nel procedere alla decisione secondo equità, dei "principi informatori della materia", nonché il modo in cui può esercitarsi il sindacato della Corte di Cassazione sulla denuncia di tale vizio, pur essendo l'espressione "principi informatori della materia" di significato diverso da quella "principi regolatori della materia" già contenuta nella norma del secondo comma dell'art. 113, nel testo introdotto dalla legge n. 399 del 1984, obbediscono sostanzialmente agli stessi criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte a proposito di quella norma, con la sola particolarità che, sotto il primo aspetto, il motivo di ricorso, al fine dell'indicazione del principio di diritto che si assume violato (agli effetti di cui al n. 4 dell'art. 366, primo comma, cod. proc. civ.) non potrà limitarsi alla generica deduzione del vizio, ma dovrà specificare ed individuare i "principi informatori" in modo netto e chiaro, tenuto conto che essi (a differenza dei "principi regolatori") non sono oggettivizzati; mentre, sotto il secondo aspetto, il sindacato della Corte di Cassazione, costituendo i "principi informatori" un limite da osservarsi da parte del giudice di pace nell'individuazione della regola equitativa, concernerà non il giudizio in sè, bensì avrà ad oggetto soltanto la verifica che esso sia stato reso (secondo l'espressione usata dalla Corte Costituzionale) "alla stregua dei medesimi principi cui si ispira la disciplina positiva".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 114, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 4, Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)