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Sez. 1, Sentenza n. 6626 del 29/03/2005 (Rv. 580800 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Principi informatori della materia - Nozione - Fattispecie in tema di assegno bancario.
Stato
decisa il 2005-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580800-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 2004, il giudizio secondo equità del giudice di pace, ai sensi dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ., è vincolato anche al rispetto dei "principi regolatori (o informatori) della materia", i quali hanno portata più ristretta dei principi generali dell'ordinamento, in quanto sono posti a presidio di determinati istituti, informano complessi normativi operanti in settori circoscritti dell'ordinamento e costituiscono le linee essenziali della disciplina giuridica del rapporto dedotto in causa, realizzandone la configurazione tipica. (Nella specie, in tema di assegno bancario, la Corte Cass. ha considerato principio regolatore della materia quello evincibile dagli articoli 1269 cod. civ., 35 r.d. 1736/1933 e 1, comma 7, legge n.197/1991, secondo cui, a determinate condizioni, il traente può neutralizzare il pagamento del titolo prima che questo sia presentato all'incasso dal prenditore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 114, Cod. Civ. art. 1269, Regio Decr. 31/12/1933 num. 1736 art. 35, Legge 05/07/1991 num. 197 art. 1 n. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)