Sez. 1, Sentenza n. 11920 del 22/05/2009 (Rv. 608599 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA) - EFFICACIA SOGGETTIVA | Giudicato di annullamento di PEEP - Efficacia "erga omnes" - Esclusione - Conseguenze - Espropriato non partecipante al giudizio amministrativo - Domanda di cancellazione della trascrizione del decreto di espropriazione e risarcimento dei danni - Opponibilità del giudicato - Esclusione.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA) - EFFICACIA SOGGETTIVA
La parte che non ha partecipato al giudizio amministrativo non può avvalersi del giudicato relativo all'annullamento di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, al fine di ottenere in sede di giudizio ordinario la cancellazione della trascrizione del decreto di espropriazione e il risarcimento dei danni, in quanto la dichiarazione di pubblica utilità, implicita nell'approvazione del piano di zona, non è un atto collettivo, ma deve essere inquadrato nella categoria degli atti plurimi, caratterizzati dall'efficacia soggettivamente limitata ai destinatari individuabili in relazione alla titolarità delle singole porzioni immobiliari oggetto della potestà ablatoria, con la conseguenza che il suo annullamento non spiega efficacia "erga omnes".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Regio Decr. 25/06/1865 num. 2359 art. 9, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)