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Sez. 2, Sentenza n. 1751 del 18/02/1987 (Rv. 451123 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLA CAUSA IN ALTRO GRADO DEL PROCESSO - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE - MANCANZA DI RICUSAZIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451123-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLA CAUSA IN ALTRO GRADO DEL PROCESSO - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE - MANCANZA DI RICUSAZIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

In Mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'Obbligo di astenersi nell'ipotesi di cui all'art. 51 n. 4 cod. proc. civ., per avere egli conosciuto della causa in altro grado del processo non comporta nullità della sentenza e non può essere dedotta in Sede di impugnazione. (V 4642/83, mass n 429527; (Conf 4444/81, mass n 415152; (Conf 5923/79, mass n 402599; (Conf 5752/79, mass n 402380).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)