diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5752 del 08/11/1979 (Rv. 402380 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - OMESSA RICUSAZIONE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402380-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - OMESSA RICUSAZIONE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

In Mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'Obbligo di astenersi, anche nel caso in cui abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, non comporta nullita della sentenza e non puo essere dedotta in Sede di impugnazione. (Conf 4303/77, mass n 387915; (Conf 2019/76, mass n 380844).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)