Sez. L, Sentenza n. 2136 del 05/02/2015 (Rv. 634278 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Rischio infortunistico - Nozione - Valutazione in concreto - Impiego di macchine, apparecchi o impianti - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la nozione di rischio infortunistico ricomprende non solo l'evento direttamente causato dalla lavorazione specifica espletata dall'assicurato, ma altresì ogni accadimento che in concreto sia ascrivibile all'occasione di lavoro, pur se astrattamente configurabile anche al di fuori di essa e nei confronti di ogni persona, in quanto afferente ai normali rischi della vita quotidiana. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riformato la sentenza che aveva ritenuto gli ascensori per il sollevamento di merci e persone, in dotazione al magazzino aziendale, non qualificabili come attrezzature meccaniche ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, poiché non destinati allo sviluppo dell'attività di impresa).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)