Sez. L, Sentenza n. 12652 del 17/12/1998 (Rv. 521747 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO | Occasione di lavoro - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO
Ai sensi del d.P.R. n. 1124 del 1965 per occasione di lavoro devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è immanente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da fatti o situazioni proprie e ineludibili del lavoratore (salvo il limite in questo ultimo caso del cosiddetto rischio elettivo) e pertanto qualsiasi situazione ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto.(In base al suddetto principio la S.C. ha ritenuto avvenuto in occasione di lavoro e ricollegabile, in ultima analisi, a culpa lata imprenditoriale l'infortunio occorso ad una lavoratrice che, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, era caduta nel bagno dello stabilimento il cui pavimento risultava viscido e scivoloso a causa di un'anomala fuoriuscita di acqua dal termosifone rotto ivi istallato).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)