diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 16417 del 04/08/2005 (Rv. 583102 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Rischio improprio - Nozione - Indennizzabilità - Sussistenza - Eventuale carattere meramente occasionale del rischio - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583102-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE

L'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto. Conseguentemente l'occasione di lavoro, di cui all'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965, è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, pur ammettendo l'estensione dell'occasione di lavoro anche in relazione agli eventi collegati in modo mediato e indiretto all'attività lavorativa, aveva ignorato che il rischio improprio comprendeva tutte le condotte connesse in modo strumentale all'attività lavorativa, ivi compresi gli spostamenti all'interno dell'azienda, come era accaduto nel caso di specie in cui la lavoratrice si era infortunata nel mentre saliva le scale per recarsi negli uffici siti al primo piano del luogo di lavoro).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)