Sez. L, Sentenza n. 8231 del 29/07/1999 (Rv. 529096 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Clausola di rotazione - Mancata sollecitazione della sua attuazione - Preclusione dell'azione risarcitoria del lavoratore - Esclusione - Concorso del fatto colposo del creditore - Configurabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In materia di intervento della cassa integrazione guadagni, la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l'attuazione di clausola di rotazione, prevista nell'ambito delle intese intervenute tra l'imprenditore e le organizzazioni sindacali dei lavoratori nel quadro delle consultazioni ex art. 5 l. n. 164 del1975, non preclude il diritto del lavoratore stesso di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l'inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sè una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche; analogamente, la non immediata proposizione dell'azione risarcitoria non può ritenersi concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e quindi non giustifica una riduzione del risarcimento a norma dell'art. 1227 cod. civ..
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1411
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)