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Sez. 2, Sentenza n. 9805 del 19/06/1998 Ud. (dep. 16/09/1998) Rv. 211436 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAPACITÀ | Collegio del tribunale per i minorenni presieduto da un magistrato di tribunale e non di corte d'appello - Difetto di capacità del giudice - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211436-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAPACITÀ

La disposizione di cui all'art. 50 dell'ordinamento giudiziario, secondo la quale il tribunale per i minorenni è presieduto da un magistrato di corte d'appello, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce alla presidenza della struttura complessiva dell'ufficio e non anche alle sue articolazioni (eventuali sezioni o singoli collegi); ne consegue che la destinazione dei magistrati all'interno del tribunale predetto, compresa la presidenza dei collegi, rileva esclusivamente sotto il profilo tabellare ai sensi dell'art. 7-bis dell'ordinamento medesimo, e non incide, secondo il disposto dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., sulla capacità del giudice di esercitare il potere giurisdizionale, la cui mancanza è prevista come causa di nullità assoluta dagli artt. 178, lett. a) e 179 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto infondato il motivo con il quale si deduceva la nullità della sentenza per essere stato presieduto il collegio che l'aveva pronunciata da un magistrato di tribunale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)