Sez. 6, Sentenza n. 27862 del 23/05/2001 Ud. (dep. 11/07/2001) Rv. 220709 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAPACITÀ | Giudice monocratico del dibattimento che non abbia svolto per almeno tre anni funzioni collegiali - Difetto di capacità del giudice - Esclusione - Effetti.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAPACITÀ
La destinazione a funzioni monocratiche dibattimentali di magistrato che non abbia esercitato - come prescritto dall'art. 7 bis R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, inserito dall'art. 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999 n. 479 - per almeno tre anni funzioni collegiali non integra un vizio attinente alla capacità del giudice e, pertanto, non dà luogo alla nullità prevista dall'art.178 lett. a)cod. proc. pen., atteso che la violazione di disposizioni riguardanti l'assegnazione di giudici a determinate funzioni o uffici, ricade nella disciplina di cui all'art.33, comma 2, dello stesso codice, per il quale non si considerano attinenti alla capacità le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari ed alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici, la cui inosservanza, da assimilare a quella delle disposizioni in materia tabellare, comporta mera irregolarità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 2 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 2 lett. A CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis com. 2 n. 2, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis com. 2 n. 3, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis com. 2 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)