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Sez. 6, Sentenza n. 5113 del 12/12/2000 Ud. (dep. 06/02/2001) Rv. 217861 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAPACITÀ | Ripartizione interna dell'ufficio giudiziario - Mutamento del giudice - Nullità per violazione delle condizioni di capacità del giudice - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217861-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAPACITÀ

Il mutamento del giudice in relazione alla esigenze di ripartizione interna a ciascun ufficio giudiziario degli affari e della relativa decisione, rileva esclusivamente sotto il profilo tabellare e non può dar luogo alla nullità ex art. 178 lett. a) cod. proc. pen., non attenendo alla capacità del giudice, secondo quanto previsto dall'art. 33 secondo comma cod. proc. pen. (Nella fattispecie, relativa a trasferimento del processo a giudice tabellarmente competente, la Corte ha ritenuto che la declaratoria di contumacia dell'imputato emessa in via preliminare dal giudice tabellarmente incompetente non dia luogo, conformemente al principio enunciato, ad alcuna nullità, né all'imputato contumace andava notificata la data del rinvio e la sezione del tribunale innanzi alla quale il processo sarebbe stato trattato, posto che il Giudice che aveva rilevato la propria incompetenza aveva dato rituale comunicazione al difensore presente in aula).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)