diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 18635 del 18/11/2014 Cc. (dep. 05/05/2015) Rv. 269495 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Responsabilità da reato degli enti - Misura caurelare interdittiva - Poteri del giudice dell'appello cautelare - Giudizio di rinvio - "Thema decidendum" segnato dalla pronuncia di annullamento - Sussistenza - Elementi sopravvenuti - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269495-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

In materia di impugnazioni di provvedimenti cautelari, il giudice del rinvio è tenuto a pronunciarsi sul "thema decidendum" delineato nelle fasi precedenti del giudizio cautelare ed ad applicare il principio di diritto enunciato in sede di legittimità, potendo prendere in esame eventuali elementi sopravvenuti esclusivamente nella misura in cui incidano sulla decisione devoluta all'esito del giudizio rescindente. (Fattispecie in tema di responsabilità da reato degli enti, in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale della libertà che, dovendosi pronunciare in sede di giudizio di rinvio sull'ordinanza di ripristino dell'ordinanza cautelare adottata a seguito della verifica in ordine all'adempimento delle condotte riparatorie di cui all'art.17 D.Lgs. n.231 del 2001, aveva omesso di esaminare le questioni devolute, ravvisando la sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 17, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 49, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 50, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)