Sez. 3, Sentenza n. 13577 del 10/11/1998 Ud. (dep. 23/12/1998) Rv. 212545 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti tossico-nocivi - Disciplina di cui al D.P.R. 915 del 1982 - Nuova disciplina di cui al D.Lgs. 22 del 1997 - Nesso di continuità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In materia di smaltimento di rifiuti la vecchia disciplina, per la quale ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici-nocivi era soggetta ad autorizzazione regionale, ed in caso di inosservanza si concretava la contravvenzione di cui all'art. 26 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, è confluita nell'art. 51, primo comma, del D.L.G. 5 febbraio 1997 n. 22, sia pure attraverso una più precisa articolazione delle fasi con cui lo smaltimento non autorizzato viene effettuato. Tra il nuovo art. 51 citato, ed il vecchio art. 26 sussiste pertanto un nesso di continuità che si riconduce alla successione di norme nel tempo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 26 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)