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Sez. 3, Sentenza n. 6400 del 28/11/1988 (Rv. 460723 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - DEDUZIONE NEL GIUDIZIO DI RILASCIO PROMOSSO DAL LOCATORE PER SCADENZA DEL TERMINE - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA.*
Stato
decisa il 1988-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460723-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - DEDUZIONE NEL GIUDIZIO DI RILASCIO PROMOSSO DAL LOCATORE PER SCADENZA DEL TERMINE - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA.*

In tema di locazione di immobili urbani, allorché il locatore richieda il rilascio dell'immobile per scadenza del termine contrattuale, spetta al conduttore che assume di avere diritto alla proroga legale del contratto, dedurre e provare, in applicazione dei principi generali dettati dall'art. 2697 cod. civ., i presupposti che lo legittimino a godere del beneficio, e non al locatore dimostrare l'inesistenza di siffatti presupposti. (Conf 2509/86, mass n 445607; (Conf 3896/83, mass n 428821; (Conf 4800/81, mass n 415503).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/1978 num. 298 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)